Diacronìa. Rivista di storia della filosofia del diritto è una rivista scientifica pubblicata dalla Pisa University Press, il cui codice etico si basa sulle linee guida elaborate dal COPE – Committee on Publication Ethics, Best Practice Guidelines for Journal Editors.
Il presente Codice etico regola il comportamento di tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione dei contributi.
1. Doveri del Direttore, del Comitato di Direzione, della Redazione e dei Curatori
1.1. Il Direttore della Rivista e il Comitato di Direzione (d’ora in avanti “la Direzione”) sono i soli responsabili della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti alla Rivista stessa. Nell’assumere le loro decisioni, sono tenuti a rispettare le finalità e la vocazione specifica della Rivista. Essi sono inoltre vincolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia di diffamazione, violazione del copyright e plagio.
1.2. Quando la cura della sezione monografica venga assegnata a studiosi esterni alla Direzione i Curatori condividono con la Direzione la responsabilità della valutazione e della decisione relativa alla pubblicazione degli articoli della sezione. Resta fermo che la decisione finale sulla pubblicazione spetta esclusivamente alla Direzione.
1.3. La Direzione valuta le proposte esclusivamente in base al loro contenuto scientifico, senza alcun riferimento a razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza, orientamento scientifico, accademico o politico degli Autori e delle autrici.
1.4. I membri della Direzione e i Curatori delle sezioni monografiche si avvalgono del supporto di almeno due revisori, scelti tra studiosi ed esperti esterni al Comitato Scientifico e alla stessa Direzione, secondo una procedura di double-blind peer review.
1.5. La Direzione, la Redazione e i Curatori si impegnano a non condividere alcuna informazione sui manoscritti ricevuti, se non esclusivamente con gli Autori e i revisori.
1.6. Il materiale inedito contenuto nei manoscritti sottoposti alla Rivista non può essere usato dai membri della Direzione e della Redazione per proprie ricerche senza il consenso degli Autori.
2. Procedura di valutazione e doveri dei revisori
2.1. La Direzione trasmette ciascun contributo inviato alla Rivista, dopo averlo opportunamente reso anonimo, a due revisori anch’essi anonimi, scelti sia tra i membri del Comitato dei Referees, sia tra gli studiosi ritenuti competenti nella materia cui i contributi si riferiscono.
2.2. Se il referee ritiene di non essere adeguatamente qualificato per valutare il lavoro sottopostogli, o di essere impossibilitato ad eseguire il referaggio nei termini richiesti, deve informarne tempestivamente la Direzione.
2.3. I referees trasmettono al Direttore entro il termine fissato l’esito motivato della valutazione, che si conclude con il suggerimento di una piena accettazione o di un rifiuto, oppure con l’indicazione di ulteriori interventi da apportare al contributo al fine del raggiungimento degli standard richiesti per la pubblicazione.
2.4. Il Direttore informa gli Autori degli esiti della valutazione, facendo salvo in ogni caso l’anonimato dei revisori.
2.5. In caso di pareri contrastanti tra i due revisori viene chiesto un ulteriore parere, fermo restando che la decisione finale sulla pubblicazione è assunta dalla Direzione.
2.6. Nella valutazione il referee tiene conto della congruenza del contributo rispetto alle finalità della Rivista, nonché della solidità dell’impianto, della originalità e della chiarezza espositiva dello scritto.
2.7. La valutazione deve essere condotta con assoluta obiettività. I referees devono esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e con il supporto di adeguate argomentazioni.
2.8. La richiesta agli Autori di ulteriori interventi sul lavoro proposto, a seguito della valutazione del referee, non impegna la Direzione alla successiva pubblicazione del contributo.
2.9. La documentazione relativa alla procedura di revisione svolta per ciascun contributo è conservata dal Direttore.
2.10. I manoscritti ricevuti per la valutazione devono essere trattati come documenti riservati.
2.11. Qualora il revisore ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione tra il manoscritto in esame e qualunque altro testo edito o inedito di cui sia a conoscenza deve segnalarlo alla Direzione.
3. Doveri degli Autori
3.1. Gli Autori devono garantire che le loro opere siano originali e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri Autori, che questi siano opportunamente citati.
3.2. I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati altrove. I manoscritti in fase di revisione non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini della pubblicazione. Inviando un manoscritto, gli Autori accettano di cedere alla Rivista, qualora il testo sia accettato per la pubblicazione, tutti i diritti di sfruttamento economico, senza limiti di spazio e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.
3.3. La paternità dell’opera va correttamente indicata e vanno indicati come co-autori tutti coloro che hanno dato un contributo significativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla rielaborazione del contenuto.
3.4. Qualora gli Autori riscontrino errori significativi o inesattezze nel manoscritto pubblicato hanno il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Direzione e cooperare con la stessa al fine di ritrattare quanto sostenuto o correggere gli errori commessi.